considerato in fatto e in diritto: 1. Con sentenza 13 giugno 1991 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, in accoglimento dell’istanza 24 ottobre 1990 inoltrata da __________ ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano notificatogli per il recupero di fr. 2’000.- oltre accessori, importo che il convenuto aveva espressamente riconosciuto di dovere all’istante mediante sottoscrizione in data 18 maggio 1988 di un contratto di prestito. 2. Con istanza 20 giugno 1991 __________ ha postulato il disconoscimento del menzionato debito opponendo in compensazione propri crediti di importo superiore a quello posto in esecuzione.