che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; - che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: