che va comunque rilevato che la ricorrente, pur essendo stata chiaramente avvertita delle conseguenze di una sua eventuale assenza dall’udienza, conseguenze che sono chiaramente indicate sul testo della citazione dove ben si dice che “se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il pretore procede nella lite giudicando in base all’istanza ed alle prove addotte”, deve sopportare le conseguenze della sua negligenza senza che si possa ravvedere nell’operato pretorile una violazione del diritto di essere sentita dell’insorgente;