3 CPC); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG dichiara 1. L’atto ricorsuale 13 aprile 1995 __________ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- , sono poste a carico della ricorrente. 3.