1 lett. b) CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni, ragione per la quale la documentazione prodotta deve essere estromessa dall’incarto e la richiesta assunzione dei testi non può essere accolta; che nemmeno sarebbe ammissibile la richiesta di assunzione di testimoni in questa sede, sia perchè l’art. 322 CPC è assolutamente estraneo alla natura di un giudizio di cassazione, sia perchè la procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione esclude la prova testimoniale già per la prima sede (art. 387 cpv. 3 CPC);