2 LEF; in particolare l’escussa non ha in alcun modo sostanziato l’esistenza di un accordo iniziale tra le parti secondo il quale le spese di formazione professionale sarebbero state assunte dal dipendente in caso di rescissione anticipata del contratto di lavoro; che per quanto attiene alla documentazione allo stesso allegata, occorre rilevare che l’art. 321 cpv. 1 lett.