che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato ritenuto che l’escussa, confrontata ad un chiaro riconoscimento di debito contenuto nella sua lettera 15 dicembre 1994 nella quale ammette di dovere all’istante fr. 1’983.45 a saldo delle sue pretese salariali, non ha minimamente reso verosimile l’eccezione di compensazione sollevata in sede di contraddittorio così come impone l’art. 82 cpv. 2 LEF;