1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC nonché la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 aprile 1995 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 60.- b) spese fr. 40.- t o t a l e fr. 100.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.