che nella concreta fattispecie il fatto stesso che i convenuti non esprimano simili dubbi né indichino in questa sede (e neppure risulta lo abbiano fatto in precedenza) il motivo per il quale pretendono la produzione degli originali delle tre fatture prodotte in fotocopia, evidenzia il carattere pretestuoso della loro censura; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;