che il disposto di cui all’art. 202 CPC prevede effettivamente la possibilità di esigere dalla parte la produzione dell’originale dei documenti prodotti in fotocopia, esigenza questa che si giustifica in ogni caso solo là dove sussistono dubbi sulla conformità della fotocopia con l’originale (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, § 185, N. 1, pag. 307);