che per quanto attiene all’ulteriore censura addotta dai ricorrenti a sostegno del loro gravame e della loro opposizione al pagamento della pretesa avversaria, ossia il fatto di non aver potuto prendere visione di tutti gli originali delle fatture prodotte dall’istante a sostegno del proprio credito, ciò che a loro dire costituirebbe una violazione dell’art. 202 CPC, la stessa è destituita di fondamento;