che infatti, poichè il dibattimento finale avviene a istruttoria ultimata, ossia dopo che sono state assunte le prove proposte dalle parti all’udienza di discussione dell’istanza (art. 297 cpv. 1 CPC), in quest’ambito le parti possono solo riproporre le argomentazioni di fatto e di diritto già esposte nella fase istruttoria restringendo se del caso le loro domande (art. 281 CPC), senza che sia loro permesso apportare nuovi elementi di fatto e di diritto, quindi tantomeno delle nuove prove (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, ad art. 78, n. 6 e 13);