che questo diritto delle parti non è assoluto, ma sussiste unicamente nei limiti delle disposizioni del CPC che disciplinano i vari procedimenti (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del CPC, 1981, pag. 183): trattandosi come in concreto di una causa soggetta alla procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica, il diritto di essere sentito è quindi garantito dall’ossequio degli art. 291 segg. CPC; che la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice sarebbe incorso in una violazione di questo principio fonda-mentale non avendo assunto agli atti le prove proposte in occasione del dibattimento finale è infondata;