i ricorrenti rimproverano al giudice la violazione del loro diritto di essere sentiti per aver rifiutato l’assunzione delle prove documentali da loro proposte in occasione del dibattimento finale, lamentano inoltre il mancato ossequio dell’ art. 202 CPC per non aver potuto prendere visione di tutti gli originali delle fatture sulle quali l’istante fonda la propria pretesa; che la violazione del diritto di essere sentito è sanzionata dall’art. 327 lett. e CPC secondo il quale una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova;