che questa Camera ha già avuto modo di chinarsi sulla vertenza in due occasioni (sentenze 29 dicembre 1992 e 21 ottobre 1993) rinviando in entrambi i casi gli atti al primo giudice per vizi di natura procedurale nell’emanazione del giudizio; che conformandosi a quanto decretato da questa Camera con sentenza 21 ottobre 1993, il primo giudice ha ripreso il procedi-mento dalla domanda di edizione documenti formulata dai convenuti, convocando le parti ad un’udienza durante la quale i convenuti avrebbero dovuto prendere visione degli originali delle pezze giustificative sulle quali l’istante fondava la propria pretesa;