{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-76_1996-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10547&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e642b7a245ac3cbefb71ae03a855aea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:10", "Checksum": "ab46a6058c8fd985f8598442385cc1f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.76\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche nella concreta fattispecie il fatto stesso che i convenuti non esprimano simili dubbi né indichino in questa sede (e neppure risulta lo abbiano fatto in precedenza) il motivo per il quale pretendono la produzione degli originali delle tre fatture prodotte in fotocopia, evidenzia il carattere pretestuoso della loro censura;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC nonché la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 5 aprile 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 60.-\nb) spese fr. 40.-\nt o t a l e fr. 100.-\nsono poste a carico dei ricorrenti in solido.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}