{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-76_1996-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10547&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e642b7a245ac3cbefb71ae03a855aea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:10", "Checksum": "ab46a6058c8fd985f8598442385cc1f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.76\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 aprile 1995 presentato da\n|\n|\n__________ __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 aprile 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1992 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 392.65 oltre accessori, nonchè il rigetto delle opposizioni interposte ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche la presente vertenza tra origine da una pretesa di natura creditoria derivante dal contratto di locazione sottoscritto il 27 aprile 1989 da __________ e __________, quali conduttori, e l’avv. __________, proprietario dell’ente locato;\nche oggetto del contendere è l’incasso da parte dell’avv. __________ del saldo delle spese accessorie per il periodo 1990/91, per un totale di fr. 392.65, pretesa che i convenuti considerano eccessivo e alla quale comunque si oppongono sintanto che non potranno prendere visione degli originali delle pezze giustificative;\nche questa Camera ha già avuto modo di chinarsi sulla vertenza in due occasioni (sentenze 29 dicembre 1992 e 21 ottobre 1993) rinviando in entrambi i casi gli atti al primo giudice per vizi di natura procedurale nell’emanazione del giudizio;\nche conformandosi a quanto decretato da questa Camera con sentenza 21 ottobre 1993, il primo giudice ha ripreso il procedi-mento dalla domanda di edizione documenti formulata dai convenuti, convocando le parti ad un’udienza durante la quale i convenuti avrebbero dovuto prendere visione degli originali delle pezze giustificative sulle quali l’istante fondava la propria pretesa;\nche a quest’udienza, tenutasi il 20 aprile 1994, l’istante ha prodotto tutti i giustificativi in originale salvo per quanto attiene alla fattura 22 giugno 1990 della ditta __________ (doc. E3) e alle fatture emesse dal Comune di __________ il 22 ottobre 1990 (tassa d’uso delle canalizzazioni 1990 doc. E20) e il 9 aprile 1991 (tasse relative all’utilizzo dell’acqua potabile doc. E12), fatture che l’istante ha prodotto in fotocopia non essendo più in possesso degli originali;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla documentazione prodotta dall’istante (che per quanto attiene a quella prodotta in fotocopia ha ritenuto fedefacente), ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo sufficientemente comprovata la pretesa dell’istante alla quale i convenuti si sono limitati a contrapporre contestazioni pretestuose e infondate;\nche con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al giudice la violazione del loro diritto di essere sentiti per aver rifiutato l’assunzione delle prove documentali da loro proposte in occasione del dibattimento finale, lamentano inoltre il mancato ossequio dell’ art. 202 CPC per non aver potuto prendere visione di tutti gli originali delle fatture sulle quali l’istante fonda la propria pretesa;\nche la violazione del diritto di essere sentito è sanzionata dall’art. 327 lett. e CPC secondo il quale una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova;\nche questo diritto delle parti non è assoluto, ma sussiste unicamente nei limiti delle disposizioni del CPC che disciplinano i vari procedimenti (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del CPC, 1981, pag. 183): trattandosi come in concreto di una causa soggetta alla procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica, il diritto di essere sentito è quindi garantito dall’ossequio degli art. 291 segg. CPC;\nche la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice sarebbe incorso in una violazione di questo principio fonda-mentale non avendo assunto agli atti le prove proposte in occasione del dibattimento finale è infondata;\nche infatti, poichè il dibattimento finale avviene a istruttoria ultimata, ossia dopo che sono state assunte le prove proposte dalle parti all’udienza di discussione dell’istanza (art. 297 cpv. 1 CPC), in quest’ambito le parti possono solo riproporre le argomentazioni di fatto e di diritto già esposte nella fase istruttoria restringendo se del caso le loro domande (art. 281 CPC), senza che sia loro permesso apportare nuovi elementi di fatto e di diritto, quindi tantomeno delle nuove prove (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, ad art. 78, n. 6 e 13);\nche per quanto attiene all’ulteriore censura addotta dai ricorrenti a sostegno del loro gravame e della loro opposizione al pagamento della pretesa avversaria, ossia il fatto di non aver potuto prendere visione di tutti gli originali delle fatture prodotte dall’istante a sostegno del proprio credito, ciò che a loro dire costituirebbe una violazione dell’art. 202 CPC, la stessa è destituita di fondamento;\nche il disposto di cui all’art. 202 CPC prevede effettivamente la possibilità di esigere dalla parte la produzione dell’originale dei documenti prodotti in fotocopia, esigenza questa che si giustifica in ogni caso solo là dove sussistono dubbi sulla conformità della fotocopia con l’originale (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, § 185, N. 1, pag. 307);"}