che in ogni caso l’importo posto in esecuzione si riferisce a crediti sorti prima dello stralcio della causa e che quindi, ritenuti gli effetti del decreto di stralcio (art. 351 CPC) di natura prettamente processuale ossia destinati unicamente a porre fine alla lite senza giudizio ma non a cancellare eventuali crediti sorti in precedenza, sino al novembre 1994 la decisione provvisionale 20 aprile 1988 ha prodotto tutti i suoi effetti; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10 aprile 1995 __________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.