che non va infatti disatteso che il rimedio della cassazione consente unicamente il riesame dell’applicazione del diritto da parte del primo giudice in base alle allegazioni di fatto prodotte in prima istanza, allegazioni nuove sono pertanto inammissibili in sede di cassazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 331, n. 2) ; che tale rigore processuale non trova eccezione nei riguardi del convenuto contumace al quale, pur competendo la facoltà di ricorrere, non è permesso di avvalersi di eccezioni e contestazioni che non sono state poste al vaglio del contraddittorio giudiziale in prima sede;