1988; che con osservazioni 15 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame; che giusta l’art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza di contraddittorio le parti devono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni; che quindi le eccezioni sulla validità del titolo, in particolare la contestazione circa l’esecutività del medesimo, proposte per la prima volta con il presente atto ricorsuale non possono essere ritenute in quanto tardive;