che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 aprile 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente considerato quale valido titolo esecutivo il decreto cautelare 20 aprile 1988 nonostante fosse intervenuta in data 25 marzo 1994 la perenzione della procedura di divorzio per decorrenza del termine biennale di cui all’art. 351 CPC, perenzione che imponeva d’ufficio lo stralcio della causa e conseguentemente il decadimento dell’obbligo di pagamento del contributo alimentare di cui al decreto cautelare 20 aprile