che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso non ha fatto atto di comparsa; che con il querelato giudizio il primo giudice, riferendosi correttamente agli art. 80 e 81 LEF e accertata l’esistenza agli atti di un valido titolo esecutivo legittimante il rigetto definitivo dell’opposizione (per un manifesto e incontestato errore di trascrizione nel giudizio querelato si parla di riconoscimento di debito), ha accolto l’istanza;