in questa sua qualità di coescussa la moglie può sollevare tutte le eccezioni proponibili nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizone (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, n. 10, pag. 155); che l’eccezione sollevata dalla ricorrente in sede di contraddittorio secondo la quale le difettebbe la qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione, merita comunque accoglimento; che se l'art. 10 cpv. 3 vLT prevede che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia, secondo la lett.