g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di averla erroneamente ritenuta debitrice dell’importo posto in esecuzione a seguito di un’errata applicazione del diritto materiale, con particolare riferimento agli art. 10 cpv. 3 lett. b vLT e 70 cpv. 2 LEF; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett.