{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-74_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10545&nX40_KEY=4711560&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09003d7dfd6b6751762436034de15b35"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:02", "Checksum": "135ee0948655c3ad98ce5d26898035e3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.74\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche l’eccezione sollevata dalla ricorrente in sede di contraddittorio secondo la quale le difettebbe la qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione, merita comunque accoglimento;\nche se l'art. 10 cpv. 3 vLT prevede che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia, secondo la lett. b del medesimo disposto, la responsabilità solidale fra i coniugi decade ispo iure in caso d'insolvenza di uno di essi (Circolare no. 28/1 ACC 5 settembre 1989, pag. 6): in questo caso viene allestito dalle autorità fiscali un riparto tra coniugi nel quale vengono attribuiti a marito e moglie la parte di reddito e di sostanza che spetta a ciascun dei due di modo che i coniugi ricevono una specie di tassazione individuale che può essere contestata usando i rimedi giuridici ordinari (CDT 173-174 dell'11 giugno 1986 in re F.);\nche nel caso concreto lo stato di insolvenza di __________, comprovato dalla documentazione agli atti, comporta d’ufficio il decadimento della responsabilità solidale della moglie nei confronti dell’ente pubblico per il pagamento dell’imposta in contestazione;\nche quindi la decisione impugnata, che ha respinto a torto l’eccezione di carenza di qualità di debitrice solidale sollevata da __________, deve essere annullata essendo il frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea applicazione del diritto materiale\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\nI. Il ricorso per cassazione 18 aprile 1995 di __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 180.- a titolo di indennità.\nII. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno poste a carico __________ il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}