{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-74_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10545&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09003d7dfd6b6751762436034de15b35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:39", "Checksum": "00f0ecc69086818f173c57dded96f345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.74\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche nella concreta fattispecie la decisione di fissazione dell’ imposta comunale 1989 sulle liquidazioni in capitale è stata notificata ai coniugi __________ e __________ mentre il PE che ci occupa vede quale escussa unicamente __________ alla quale il precetto esecutivo è stato notificato nella sua qualità di coniuge conformemente all’art. 68a LEF; in questa sua qualità di coescussa la moglie può sollevare tutte le eccezioni proponibili nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizone (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, n. 10, pag. 155);\nche l’eccezione sollevata dalla ricorrente in sede di contraddittorio secondo la quale le difettebbe la qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione, merita comunque accoglimento;\nche se l'art. 10 cpv. 3 vLT prevede che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia, secondo la lett. b del medesimo disposto, la responsabilità solidale fra i coniugi decade ispo iure in caso d'insolvenza di uno di essi (Circolare no. 28/1 ACC 5 settembre 1989, pag. 6): in questo caso viene allestito dalle autorità fiscali un riparto tra coniugi nel quale vengono attribuiti a marito e moglie la parte di reddito e di sostanza che spetta a ciascun dei due di modo che i coniugi ricevono una specie di tassazione individuale che può essere contestata usando i rimedi giuridici ordinari (CDT 173-174 dell'11 giugno 1986 in re F.);\nche nel caso concreto lo stato di insolvenza di __________, comprovato dalla documentazione agli atti, comporta d’ufficio il decadimento della responsabilità solidale della moglie nei confronti dell’ente pubblico per il pagamento dell’imposta in contestazione;\nche quindi la decisione impugnata, che ha respinto a torto l’eccezione di carenza di qualità di debitrice solidale sollevata da __________, deve essere annullata essendo il frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea applicazione del diritto materiale\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\nI. Il ricorso per cassazione 18 aprile 1995 di __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 180.- a titolo di indennità.\nII. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno poste a carico __________ il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}