{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-74_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10545&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09003d7dfd6b6751762436034de15b35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:39", "Checksum": "00f0ecc69086818f173c57dded96f345", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.74\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\nl |\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n12 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 gennaio 1995 da\n|\n|\n__________ rappr. dal __________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 24 gennaio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole, nella sua qualità di coniuge del debitore __________, per il recupero di fr. 3’029.45 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale 1989 calcolata sulla liquidazione in capitale proveniente dalla previdenza professionale e percepita da __________ al compimento del 65° anno di età (art. 39 vLT);\nche a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 30 giugno 1994 notificata ai coniugi __________ e __________ e regolarmente cresciuta in giudicato;\nche all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione nonchè l’esistenza di un suo impegno solidale con il marito nei confronti dell’autorità di tassazione a dipendenza dello stato di insolvenza di quest’ ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. b vLT);\nche con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo improponibili nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione le eccezioni sollevate dall’escussa, eccezioni che secondo il primo giudice dovevano se del caso essere esaminate nell’ambito di una procedura di reclamo contro la decisione di tassazione;\nche con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 aprile 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di averla erroneamente ritenuta debitrice dell’importo posto in esecuzione a seguito di un’errata applicazione del diritto materiale, con particolare riferimento agli art. 10 cpv. 3 lett. b vLT e 70 cpv. 2 LEF;\nche al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;\nche giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;\nche secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);\nche secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);\nche nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;\nche quest’esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;\nche in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;\nche l’art. 222 della v LT sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale la decisione di tassazione 30 giugno 1994 relativa all’imposta comunale 1989 sulle liquidazioni in capitale, regolarmente intimata alla ricorrente e cresciuta in giudicato, costituisce di principio valido titolo esecutivo;\nche anche nell’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’ opposizione vale il principio secondo il quale vi deve essere identità tra il debitore indicato nel titolo esecutivo e quello contro il quale viene promossa la procedura esecutiva (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 130, pag. 345);"}