Ora, ritenuto che al momento dell’introduzione della causa, la signora __________ non era più proprietaria del fondo dal quale deriverebbe la turbativa, fondo di proprietà degli istanti medesimi, non v’è chi non veda la carenza di legittimazione passiva della convenuta. Questo solo fatto avrebbe dovuto imporre la reiezione dell’istanza. 8. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata, pur non potendone condividere le motivazioni in quanto errate, deve essere confermata nel suo esito. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso 4 ottobre 1994 di __________ e __________ è respinto.