se questi intende ottenere un risarcimento danni, deve convenire in giudizio l’autore del danno che non è necessariamente il proprietario attuale del fondo (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 52 e 54 ad art. 679); se invece chiede la cessazione della turbativa o l’impedimento della stessa, deve convenire il proprietario che trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà (Meier-Hayoz, op.cit., n. 111 ad art. 679; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 1990, n. 1925).