CCA 22 novembre 1994 in re M./A.SA). In virtù dell’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di danno perchè un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno o il risarcimento di quest’ultimo. Nell’ambito di questa azione, la legittimazione passiva varia a dipendenza del tipo di intervento richiesto dal proprietario leso: se questi intende ottenere un risarcimento danni, deve convenire in giudizio l’autore del danno che non è necessariamente il proprietario attuale del fondo (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 52 e 54 ad art. 679);