discostato senza motivare le ragioni del suo dissenso. Con osservazioni 10 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Il presente tempestivo gravame deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, ritenuto che il valore di causa fatto accertare dalla Presidente della Prima Camera civile, alla quale il gravame è stato in un primo tempo sottoposto, è stato fissato in fr. 3’000.- (ordinanza 3 aprile 1995).