Contro questa decisione insorgono i ricorrenti che rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la documentazione agli atti e la perizia giudiziaria dalle quali emergerebbe che la convenuta ha modificato, deteriorandolo, lo stato del suo fondo quando simili interventi non erano più possibili stante la procedura di raggruppamento terreni in atto. Così facendo la convenuta avrebbe non solo violato l’art. 6 LRPT, ma altresì creato seri e concreti pericoli di franamento sui rustici di loro proprietà, pericoli che a dire degli insorgenti risultano da una corretta lettura della perizia giudiziaria dalla quale il pretore si sarebbe