{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-71_1995-09-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10543&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "353fe0baf1386ff19df88ebcb8e3ab23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995 16.1995.71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:57", "Checksum": "bde0994b86eda10cdf9d5f8aec467cc3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995 16.1995.71\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale i ricorrenti fondano implicitamente il loro gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. Esaminata alla luce dei criteri sopra menzionati la decisione pretorile non appare arbitraria.\nPer quanto riguarda anzitutto la sua conformità con i risultati dell’istruttoria va osservato:\nche il sopralluogo è avvenuto alla sola presenza della convenuta, non perchè i ricorrenti non vi siano stati convocati (nè lo pretendono), ma perchè ne sono rimasti assenti ingiu-stificatamente: da parte del pretore non v‘è pertanto stata nessuna lesione dell’art. 4 Cost;\nche, se è vero che il giudice è tenuto a motivare le sue conclusioni divergenti da quelle di un perito giudiziario, nella fattispecie va pur ritenuta la rilevanza modesta del referto che - in sostanza - non costituisce che una descrizione dei luoghi. In particolare la risposta 4 (perizia, p. 3) indica l’origine verosimile del materiale terroso che ricopre l’acciottolato, non invece la pericolosità della conformità del terreno. Nè appare determi-nante la risposta 5, del tutto generica, che non è posta in relazione alla contestazione, ossia alla richiesta di ripristino della situazione preesistente . D’altra parte non esistono elementi per concludere che quest’ultimo parere, formulato come pura ipotesi, sia contrastante con l’osservazione diretta del giudice secondo cui “il terreno presenta un declivio che grosso modo si conforma al declivio generale della zona”.\nSi può così escludere che il pretore abbia valutato le prove in modo manifestamente erroneo.\n7. I ricorrenti rimproverano al pretore anche la violazione manifesta di norme di diritto sostanziale, in particolare l’art. 6 LRPT e l’art. 679 CC.\n7.1 Le censure relative all’applicazione della RPT possono rimanere irrisolte a dipendenza dell’esito del ricorso, con particolare riferimento alla verifica della legittimazione passiva di __________.\n7.2 La legittimazione passiva non rappresenta un presupposto processuale, ma è un presupposto di diritto sostanziale che determina la proponibilità materiale dell’azione contro una determinata persona e che deve quindi essere esaminato d’ufficio e in ogni stadio di causa sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati dal giudice (DTF 118 Ia 130 consid. 1; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, p. 18; DTF 96 II 123 segg.; II CCA 22 novembre 1994 in re M./A.SA).\nIn virtù dell’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di danno perchè un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno o il risarcimento di quest’ultimo.\nNell’ambito di questa azione, la legittimazione passiva varia a dipendenza del tipo di intervento richiesto dal proprietario leso: se questi intende ottenere un risarcimento danni, deve convenire in giudizio l’autore del danno che non è necessariamente il proprietario attuale del fondo (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 52 e 54 ad art. 679); se invece chiede la cessazione della turbativa o l’impedimento della stessa, deve convenire il proprietario che trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà (Meier-Hayoz, op.cit., n. 111 ad art. 679; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 1990, n. 1925).\nNella concreta fattispecie, ritenuto che gli istanti hanno chiesto il ripristino della situazione esistente sul fondo VM __________ prima che questo venisse loro attribuito nell’ambito del raggruppamento terreni, avrebbero dovuto convenire in giudizio il proprietario attuale del fondo poichè solo quest’ ultimo sarebbe in grado di assumere le necessarie misure per porre fine e eliminare la turbativa.\nOra, ritenuto che al momento dell’introduzione della causa, la signora __________ non era più proprietaria del fondo dal quale deriverebbe la turbativa, fondo di proprietà degli istanti medesimi, non v’è chi non veda la carenza di legittimazione passiva della convenuta.\nQuesto solo fatto avrebbe dovuto imporre la reiezione dell’istanza.\n8. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata, pur non potendone condividere le motivazioni in quanto errate, deve essere confermata nel suo esito.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso 4 ottobre 1994 di __________ e __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in :\na) tassa di giustizia fr. 250.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 300.-\ngià anticipate dai ricorrenti rimangono a loro carico in ragione di un mezzo ciascuno con l’obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}