{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-71_1995-09-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10543&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "353fe0baf1386ff19df88ebcb8e3ab23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995 16.1995.71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:57", "Checksum": "bde0994b86eda10cdf9d5f8aec467cc3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995 16.1995.71\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1994 presentato quale appello da\n|\n|\n__________ __________ entrambi patr. dallo studio legale __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 13 settembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 giugno 1989 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________ |\ncon la quale si chiedeva la condanna della convenuta al ripristino della situazione esistente sulle particelle no. __________ VM, __________ e __________ RT di __________, con particolare riferimento alla rimozione del materiale di scavo depositato sulle stesse, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. __________ è comproprietario della particella no. __________ (VM __________) RT __________ mentre __________ è proprietario della confinante particella no. __________ (VM __________) RT __________ sulle quali sono edificati dei rustici.\nNell’ambito delle operazioni di Raggruppamento terreni, nei fondi no. __________ e __________ è stata parzialmente inglobata la superficie dell’ originario fondo VM __________ di proprietà di __________.\nDurante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del suo rustico situato sulla particella VM __________, la signora __________ aveva eseguito scavi e depositato il materiale derivato sulla sua particella (VM __________) e a monte dei rustici di proprietà dei signori __________ e __________.\nCon istanza 20 giugno 1989 __________ e __________, nuovi proprietari della particella VM __________, hanno convenuto in giudizio la precedente proprietaria __________ a chiedendo che le venisse fatto ordine di ripristinare lo stato originale della superficie del fondo in contestazione, procedendo allo sgombero del materiale ivi depositato. Gli istanti fondano la loro azione sulle norme del diritto di vicinato, in particolare sull’art. 679 CC. Essi sostengono che a causa dei lavori intrapresi dalla convenuta per la sistemazione del suo rustico, il declivio naturale della particella VM __________ è risultato notevolmente accentuato, ciò che ha cagionato un deterioramento della configurazione del terreno che è stato loro attribuito nell’ambito delle operazioni di RT. Osservano inoltre che il materiale di scavo ivi depositato è tuttora soggetto a franamenti sui sottostanti rustici di loro proprietà.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che in occasione dei contestati interventi edilizi, eseguiti nel 1983 quando ancora non era stato pubblicato il nuovo riparto dei terreni nell’ambito del RT, ella ha agito quale legittima proprietaria del fondo VM __________ e che in ogni caso i lavori intrapresi non hanno creato alcun pericolo di franamento per i fondi degli istanti.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che al momento dell’esecuzione dei contestati lavori di scavo e deposito materiale, la convenuta era proprietaria del fondo VM __________ in seguito attribuito in proprietà agli istanti, e che quindi, in tale sua qualità, non ha travalicato i limiti del suo diritto di proprietà. Inoltre, con riferimento al declivio creato dalla convenuta con i suoi interventi edilizi e al preteso rischio di franamento a ridosso delle proprietà degli istanti, il pretore ha escluso che si potesse imporre alla convenuta l’esecuzione di determinati interventi non essendo stata accertata dal perito una situazione di pericolo per i fondi degli istanti.\n3. Contro questa decisione insorgono i ricorrenti che rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la documentazione agli atti e la perizia giudiziaria dalle quali emergerebbe che la convenuta ha modificato, deteriorandolo, lo stato del suo fondo quando simili interventi non erano più possibili stante la procedura di raggruppamento terreni in atto. Così facendo la convenuta avrebbe non solo violato l’art. 6 LRPT, ma altresì creato seri e concreti pericoli di franamento sui rustici di loro proprietà, pericoli che a dire degli insorgenti risultano da una corretta lettura della perizia giudiziaria dalla quale il pretore si sarebbe discostato senza motivare le ragioni del suo dissenso.\nCon osservazioni 10 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Il presente tempestivo gravame deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, ritenuto che il valore di causa fatto accertare dalla Presidente della Prima Camera civile, alla quale il gravame è stato in un primo tempo sottoposto, è stato fissato in fr. 3’000.- (ordinanza 3 aprile 1995).\n"}