richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso 28 luglio 1994 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente procedimento, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria