caso contrario il giudice deve decidere a sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (II CCA 7 luglio 1993 in re F.SA/G); - che quindi spettava al ricorrente fornire la prova di un accordo con controparte circa il rimborso delle spese sostenute, indipendentemente dall’esito delle trattative intraprese per l’acquisto delle discoteche, prova che egli non ha fornito se non dichiarando nel proprio interrogatorio formale di aver indicato quale preventivo per il proprio operato la somma di fr. 12’000.-, prova che comunque non entra qui in linea di conto non essendo oggetto di impugnativa la sua valutazione da parte del pretore;