CEF 18 gennaio 1995 in re S./F.). Alla stessa conclusione si giunge anche esaminando l’ulteriore documentazione prodotta dal procedente, documentazione che attesta in particolare l’impegno nuovamente assunto - con scritto 3 dicembre 1992 - dal venditore di pagare l’imposta in questione, ma mai una dichiarazione di questi nel senso di riconoscersi debitore nei confronti del procedente. Alla luce di quanto sopra esposto devono pertanto essere confermati i giudizi pretorili che hanno concluso alla reiezione delle istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: