Nella concreta fattispecie la documentazione prodotta dal procedente a comprova del suo credito non costituisce riconoscimento di debito ai sensi dei principi sopra menzionati. Infatti, il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti in data 8 febbraio 1989 prevede unicamente al suo punto 7 che l’imposta sul maggior valore immobiliare è a carico del venditore, mentre non risulta che questi si sia assunto l’impegno di pagare l’importo corrispondente all’acquirente: se ne deve concludere all’inesistenza di un riconoscimento di debito e quindi alla reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’ opposizione (Rep 1987 p. 240; CEF 18 gennaio 1995 in re S./F.).