Egli sostiene inoltre che nel suo scritto 3 dicembre 1988 l’impegno di pagamento dell’imposta era condizionato alla vendita di un immobile, condizione questa non realizzatasi. 2. Con separate sentenze 21 marzo 1995 il pretore, accertata l’assenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che l’impegno di pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare è stato assunto dal venditore nei confronti dell’ente pubblico e non dell’acquirente, ha respinto le istanze. 3.