{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-69_1995-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10540&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "050b607680c2e3ed5b79baa3246a906f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:30", "Checksum": "4f81f851d1515de56314f318bdf3a431", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.69\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).\nNella concreta fattispecie la documentazione prodotta dal procedente a comprova del suo credito non costituisce riconoscimento di debito ai sensi dei principi sopra menzionati.\nInfatti, il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti in data 8 febbraio 1989 prevede unicamente al suo punto 7 che l’imposta sul maggior valore immobiliare è a carico del venditore, mentre non risulta che questi si sia assunto l’impegno di pagare l’importo corrispondente all’acquirente: se ne deve\nconcludere all’inesistenza di un riconoscimento di debito e quindi alla reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’ opposizione (Rep 1987 p. 240; CEF 18 gennaio 1995 in re S./F.).\nAlla stessa conclusione si giunge anche esaminando\nl’ulteriore documentazione prodotta dal procedente, documentazione che attesta in particolare l’impegno nuovamente assunto - con scritto 3 dicembre 1992 - dal venditore di pagare l’imposta in questione, ma mai una dichiarazione di questi nel senso di riconoscersi debitore nei confronti del procedente.\nAlla luce di quanto sopra esposto devono pertanto essere confermati i giudizi pretorili che hanno concluso alla reiezione delle istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. I ricorsi 28 marzo 1995 di __________ sono respinti.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 350.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}