{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-69_1995-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10540&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "050b607680c2e3ed5b79baa3246a906f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:30", "Checksum": "4f81f851d1515de56314f318bdf3a431", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.69\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 16.95.00070 |\n2 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare i due ricorsi per cassazione 28 marzo 1995 erroneamente presentati quali appelli da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nle sentenze 21 marzo 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. no. EF 95.313 e EF 95.314) promosse con istanze 16 gennaio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon le quali si chiedeva il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dall’ escusso ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato:\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanze 16 gennaio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per il recupero di complessivi fr. 10’590.- oltre accessori, importo corrispondente all’imposta sul maggior valore immobiliare prelevata dal Cantone __________ (fr. 5’295.-) e dal Comune __________ (fr. 5’295.-) sulla compravendita conclusa tra le parti in data 8 febbraio 1989 e avente per oggetto i Fol. di PPP no. __________ e __________ del fondo base part. no. __________ di __________.\nA valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di compravendita riferendosi in particolare alla clausola no. 7 secondo la quale l’escusso, nella sua qualità di venditore, si assumeva il pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare. Il procedente ha inoltre prodotto lo scritto 3 dicembre 1988 con il quale l’escusso ha confermato la sua intenzione di voler pagare l’imposta sul maggior valore immobiliare richiesta dal Cantone __________ e dal Comune di __________.\nIn sede di contraddittorio __________ si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione non essendovi identità tra il creditore dell’imposta e il creditore procedente. Egli sostiene inoltre che nel suo scritto 3 dicembre 1988 l’impegno di pagamento dell’imposta era condizionato alla vendita di un immobile, condizione questa non realizzatasi.\n2. Con separate sentenze 21 marzo 1995 il pretore, accertata l’assenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che l’impegno di pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare è stato assunto dal venditore nei confronti dell’ente pubblico e non dell’acquirente, ha respinto le istanze.\n3. Con i presenti tempestivi gravami, che devono essere trattati quali ricorsi per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro i predetti giudizi chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente negato all’impegno di pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare assunto da controparte al punto 7 dell’atto di compravendita la qualifica di riconoscimento di debito.\nCon osservazioni 28 aprile 1995 la controparte postula la reiezione dei gravami.\n4. Preliminarmente e in accoglimento della richiesta di congiunzione delle due procedure ricorsuali formulata dal ricorrente, questa Camera, in applicazione dell’art. 320 CPC, ritiene di dover evadere i due ricorsi con un solo giudizio trattandosi di un’identica vertenza che oppone le stesse parti e che trae origine dallo stesso rapporto giuridico.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.\nIn quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona. Essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151)."}