Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 marzo 1995 di __________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria