La giurisprudenza comunque non esclude l’esecutività di una sentenza ai fini del rigetto definitivo dell’opposizione, pur avendo carattere non definitivo, ma dichiarata immediatamente esecutiva dal giudice in virtù di una norma processuale cantonale (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 109, n. 12). Inoltre, un’ordinanza di misure di protezione dell’unione coniugale è stata considerata titolo di rigetto definitivo - quo ai contributi di mantenimento - fintanto che il giudice del divorzio non avesse deciso misure provvisionali in via cautelare (Panchaud/Caprez, op.cit.,