400.- mensili per la figlia, è quindi, per diritto procedurale cantonale, immediatamente esecutivo; d’altra parte la Camera esecuzione e fallimenti di questo Tribunale ha già avuto modo di decidere che - in materia di misure provvisionali giusta l’art. 145 CC - l’esecutività provvisoria è data ancorchè esse siano state emanate senza contraddittorio (CEF 10.11.1989 in re F./F.). La giurisprudenza comunque non esclude l’esecutività di una sentenza ai fini del rigetto definitivo dell’opposizione, pur avendo carattere non definitivo, ma dichiarata immediatamente esecutiva dal giudice in virtù di una norma processuale cantonale (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 109, n. 12).