Nel nostro Cantone l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC dichiara provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza, i provvedimenti cautelari. Il decreto 10 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 6, emanato nelle more della causa di mantenimento promossa dall’istante nei confronti del convenuto (art. 281 cpv. 1 CC) e con il quale questi è stato condannato a pagare un contributo alimentare di fr. 400.- mensili per la figlia, è quindi, per diritto procedurale cantonale, immediatamente esecutivo;