l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF. In particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata. Secondo la dottrina una sentenza è esecutiva se è passata in giudicato ed è riconosciuta come esecutiva nel cantone chiamato a decidere (Hauser, in Recht 1986, pag. 35). Nel nostro Cantone l’art. 310 cpv.