L’art. 11 cpv. 2 LOG, contrariamente al primo capoverso, deve essere interpretato secondo la volontà del legislatore nel senso di un’estensione generalizzata delle competenze del segretario assessore sia pure sotto la responsabilità e la vigilanza del pretore che definirà pure le coordinate esatte di tale aumento di competenze (Messaggio del 1° settembre 1992 in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, vol. 2, pag. 1122) in maniera da allentare in materia civile il principio della sua competenza esclusiva qualora si verifichi la condizione della necessità dell’ impegno costante del segretario assessore al fianco del pretore per mantenere funzionale l’andamento della pretura.