{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-68_1995-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10539&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "599c9221abc1f00ab4507f9580986758"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.12.1995 16.1995.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:23", "Checksum": "71987b9b60fcfef5909412f6fd0ec9c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.12.1995 16.1995.68\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSecondo la dottrina una sentenza è esecutiva se è passata in giudicato ed è riconosciuta come esecutiva nel cantone chiamato a decidere (Hauser, in Recht 1986, pag. 35).\nNel nostro Cantone l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC dichiara provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza, i provvedimenti cautelari.\nIl decreto 10 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 6, emanato nelle more della causa di mantenimento promossa dall’istante nei confronti del convenuto (art. 281 cpv. 1 CC) e con il quale questi è stato condannato a pagare un contributo alimentare di fr. 400.- mensili per la figlia, è quindi, per diritto procedurale cantonale, immediatamente esecutivo; d’altra parte la Camera esecuzione e fallimenti di questo Tribunale ha già avuto modo di decidere che - in materia di misure provvisionali giusta l’art. 145 CC - l’esecutività provvisoria è data ancorchè esse siano state emanate senza contraddittorio (CEF 10.11.1989 in re F./F.). La giurisprudenza comunque non esclude l’esecutività di una sentenza ai fini del rigetto definitivo dell’opposizione, pur avendo carattere non definitivo, ma dichiarata immediatamente esecutiva dal giudice in virtù di una norma processuale cantonale (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 109, n. 12). Inoltre, un’ordinanza di misure di protezione dell’unione coniugale è stata considerata titolo di rigetto definitivo - quo ai contributi di mantenimento - fintanto che il giudice del divorzio non avesse deciso misure provvisionali in via cautelare (Panchaud/Caprez, op.cit., § 100. n. 1).\nQueste considerazioni corrispondono, da un lato alla possibilità di adottare misure supercautelari e dall’altro tengono conto del loro significato pratico. Esso verrebbe annullato se l’efficacia ne fosse compromessa al momento di ottenerne il rispetto ad opera della parte che ne deve beneficiare.\nAltro non può infatti essere il motivo sul quale è sorta la prassi cantonale in quest’ambito (CCC 8 settembre 1993 in re L./L.).\nAlla luce di quanto sopra esposto la sentenza qui impugnata, nella quale non è ravvisabile nessuno dei motivi di cassazione invocati dal ricorrente, deve essere confermata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 27 marzo 1995 di __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}