{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-68_1995-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10539&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "599c9221abc1f00ab4507f9580986758"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.12.1995 16.1995.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:23", "Checksum": "71987b9b60fcfef5909412f6fd0ec9c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.12.1995 16.1995.68\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n11 dicembre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 marzo 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 14 marzo 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 13 febbraio\n1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione\ninterposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero\ndi fr. 2’000.- oltre accessori, importo corrispondente al contributo alimentare\ndovuto dal convenuto per la figlia __________ per i mesi da ottobre 1994 a\nfebbraio 1995.\nA valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto supercautelare\n10 ottobre 1994 prolato dal Pretore di Lugano Sezione 6 nell’ambito dell’azione\ndi mantenimento promossa da __________ e con il quale al convenuto è stato\nimposto il pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 400.- per la\nfiglia __________.\nIl convenuto si è opposto alla domanda di rigetto dell’oppo-sizione contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo per il fatto che il decreto supercautelare 10 ottobre 1994 è stato prolato senza contraddittorio, quindi senza che egli abbia potuto esprimersi.\n2. Con il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura di Lugano Sezione 5, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nel decreto supercautelare 10 ottobre 1994, ha accolto l’istanza salvo per quanto attiene alla decorrenza degli interessi moratori che egli ha riconosciuto unicamente a far tempo dal 15 dicembre 1994 anzichè dal 1° ottobre 1994 come preteso dall’istante.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio. Il ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza impugnata in quanto emanata da un giudice incompe-tente (art. 327 lett. a CPC). Nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale con particolare riferimento alla conclusione cui egli è giunto attribuendo al decreto prodotto dall’istante il carattere di titolo esecutivo, e ciò nonostante questo sia stato emanato senza contraddittorio e quindi in dispregio del diritto di essere sentito (art. 4 Cost).\nCon osservazioni 4 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Il ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità formale della sentenza impugnata in quanto prolata dal segretario assessore senza che venisse specificato il motivo della sostituzione del pretore.\nLa censura è basata sulla sentenza del Tribunale federale pub-blicata in DTF 117 Ia 175 e segg., nella quale la sostituzione del pretore con il segretario assessore senza indicazione dello specifico motivo della supplenza era stata ritenuta incompatibile con il tenore e la portata dell’art. 11 cpv. 1 LOG.\nNel frattempo il legislatore ticinese ha tuttavia operato le oppor-tune modifiche dell’art. 11 LOG, auspicate dallo stesso giudizio federale, modificandone il cpv. 2 nel chiaro senso di estendere la competenza giurisdizionale del segretario assessore qualora ciò sia necessario per il funzionamento della pretura.\nL’art. 11 cpv. 2 LOG, contrariamente al primo capoverso, deve essere interpretato secondo la volontà del legislatore nel senso di un’estensione generalizzata delle competenze del segretario assessore sia pure sotto la responsabilità e la vigilanza del pretore che definirà pure le coordinate esatte di tale aumento di competenze (Messaggio del 1° settembre 1992 in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, vol. 2, pag. 1122) in maniera da allentare in materia civile il principio della sua competenza esclusiva qualora si verifichi la condizione della necessità dell’ impegno costante del segretario assessore al fianco del pretore per mantenere funzionale l’andamento della pretura.\nProprio per questa natura generale e non particolare della delega, la stessa non necessita di esplicita menzione in ogni circostanza, ritenuto che la distinzione dai casi di applicazione dell’art. 11 cpv. 1 LOG è comunque salvaguardata dal fatto che in quei casi l’obbligo di indicare la natura dell’impedimento continua a sussistere (II CCA 24 luglio 1995 in re G.Spa/__________).\nAlla luce di quanto sopra esposto, la censura ricorsuale si rivela infondata.\n5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’ istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).\nQuesto esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.\nIn particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata."}