1’404.10 oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte dell’imposta cantonale 1987 e 1988 da lei dovuta nella sua qualità di coniuge ai sensi dell’art. 10 della vecchia LT abrogata con l’entrata in vigore della nuova LT in data 1° gennaio 1995; - che quale titolo esecutivo il procedente ha prodotto la decisione di riparto dell’imposta cantonale notificata il 18 novembre 1993 e regolarmente cresciuta in giudicato; - che all’udienza del 31 gennaio 1995 l’escussa ha mantenuto l’opposizione sostenendo di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione in quanto notificata al domicilio del marito dal quale ella vive separata di fatto dal 1988;